DETRAZIONE IVA LA CIRCOLARE 1/2018 ALLUNGA I TERMINI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/01/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/01/2018


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Fattura 2017 ricevuta nel 2018 registrabile normalmente nel 2018. L'Agenzia chiarisce le regole di registrazione e detrazione dell'IVA sulle fatture di fine anno


Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è necessario anche quello formale del possesso della fattura d’acquisto.


Pertanto, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti (esigibilità e possesso del documento). Questo concede dei maggiori termini di registrazione.

Nel caso di fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni 2017,effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017, avremo che l’imposta può essere detratta, alternativamente: 

  • Con la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno (da gennaio a dicembre);
  • Con la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

In pratica il termine cui far valere la detrazione IVA è allungato, quindi spostato entro la scadenza della dichiaraizone riferita al periodo di ricevimento della fattura e non al minor termine della scadenza della dichiaraizone IVA in cui si è verificata l'esigibilità

Così la fattura 2017 ricevuta nel 2018 può tranquillamente essere registrata nel 2018 concorrendo alle liquidazioni IVA di tale anno.

A questo punto è importante dimostrare la data di ricevimento della fattura 2017 ricevuta nel 2018.

 

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