DETRAZIONE PER DONAZIONI ALLA PROTEZIONE CIVILE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/04/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/04/2020


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Sufficiente la semplice ricevuta di versamento


Con la risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate precisa che la semplice ricevuta di versamento, dalla quale si evince che le erogazioni liberali in denaro sono state indirizzate a uno dei conti correnti dedicati aperti dalla Protezione civile per raccogliere esclusivamente le donazioni di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 (articolo 99, Dl n. 18/2020, “Cura Italia”), è sufficiente a garantire al donatore la fruizione della detrazione o della deduzione, previste dall’articolo 66 del decreto Cura Italia.

Una precisazione scaturita da un’espressa richiesta del dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri che, in considerazione della grave situazione del Paese e dei tempi ristretti per issare barriere alla diffusione del contagio, ha sollecitato l’intervento chiarificatore dell’Agenzia sui corretti adempimenti a garanzia della fruizione degli sconti fiscali da parte dei donatori.

Il Dipartimento chiede lumi non soltanto sulla documentazione idonea ad attestare il versamento diretto del singolo contribuente, ma anche in relazione alle elargizioni affidate a collettori, cioè a soggetti intermediari che hanno promosso specifiche raccolte di fondi, o anche mediante piattaforme di crowdfunding, per poi riversare la somma complessiva nei conti correnti bancari intestati alla Protezione civile,

In particolare, visto il consistente afflusso di donazioni determinate dallo slancio umanitario, lo stesso Dipartimento, non essendo in grado di rilasciare in questo particolare momento emergenziale una ricevuta per ciascuna donazione (necessaria ai fini del riconoscimento dello specifico beneficio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi), chiede se i donatori possano certificare la “buona azione” tramite copia del bonifico effettuato su uno dei conti correnti dedicati o anche, per le erogazioni liberali effettuate attraverso collettori o piattaforme di crowdfunding, ricevuta dell’operazione corredata da apposita attestazione dell’“intermediario”, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nel conto corrente bancario dedicato.

Tra le disposizioni fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, infatti, l’articolo 66 del Dl n. 18/2020 ha previsto, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, la possibilità di detrarre, dall’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi da presentare l’anno prossimo, il 30% (per un importo massimo di 30mila euro) delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. Mentre, per i titolari di reddito d’impresa, lo stesso articolo ha stabilito che agli stessi spetta la deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni effettuate nel 2020, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, così come prevista dall’articolo 27 della legge n. 133/1999, che dispone agevolazioni fiscali per le erogazioni in denaro fatte in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

E a tal fine, appunto, il dipartimento della Protezione civile ha aperto, in ossequio all’articolo 99 del “Cura Italia”, due appositi conti correnti, nei quali il donatore può versare l’importo mediante bonifico bancario, di cui uno finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, e l’altro volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.

A parere dell’amministrazione finanziaria, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche per quelle in argomento i versamenti vanno effettuati tramite versamento bancario o postale, con metodi tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non in contanti, e la documentazione attestante il sostenimento dell’onere deve essere costituita dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Da tale ricevuta deve essere possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione del contagio da Coronavirus.

Ma in questo caso, viste le disposizioni contenute nell’articolo 99 del Dl “Cura Italia”, ai fini della detrazione o della deduzione, l’Agenzia ritiene sufficiente che dalle ricevute in questione risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riguardo, invece, ai finanziamenti che pervengono alla Protezione civile tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding, e a quelli eseguiti degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133/1999, per fruire degli sconti fiscali, sono idonee anche la ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta che attesti l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché l’attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma o dagli enti di cui al Dpcm 20 giugno 2000, dalla quale deve emergere che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati.

Infine, nel caso in cui i versamenti siano indirizzati a conti correnti diversi da quelli appositamente aperti dalla Protezione civile o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni utili, inerenti il carattere di liberalità, il destinatario dell’erogazione, la finalità della stessa, per accedere alle agevolazioni, sarà necessario, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, che il Dipartimento attesti con specifica ricevuta che quelle erogazioni sono finalizzate a sostenere le azioni di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

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