DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI LA GUIDA AGGIORNATA 7/2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/07/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/07/2019
Aggiornata la guida dell'agenzia per recepire due importanti novità contenute nel decreto legge n. 34/2019 “decreto crescita”.
La prima riguarda l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione, già in vigore dal 2017, era precedentemente prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico occorre sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
La seconda novità è quella contenuta nell’articolo 10, comma 2, del citato decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione, per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
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