DETRAZIONE PER POLIZZA INFORTUNI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/03/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/03/2024
Assicurazione infortuni e assicurazione infortuni conducente dell'auto
L’articolo 15, comma 1, lett. f), del Tuir prevede la detrazione del 19%, da calcolare sull’importo massimo di 530 euro, per i premi relativi a contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante.
Nel caso di contratti che prevedono la copertura di più rischi, nella polizza va evidenziato l’importo del premio riguardante ciascun rischio e la detrazione spetterà solo per la parte di premio per il quale è ammessa la detrazione, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.
Infortuni conducente
Per quanto riguarda le polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, la detrazione spetta per il premio che copre il rischio morte e invalidità e solo se il conducente è un soggetto individuato nella polizza auto.
Non è riconosciuta, invece, se la persona assicurata non è individuata in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo.
Altre condizioni
Si ricorda, infine che la detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario (o postale) o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” e che spetta per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro, superando tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
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