DICHIARAZIONI FISCALI, NUOVE SCADENZE MA ALCUNE TEMPORANEE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/02/2018

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 20/02/2018


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Significative modifiche al “calendario fiscale”: i cambiamenti interessano, in particolare, la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, le scadenze previste per i sostituti d’imposta e quelle relative all’assistenza fiscale.


il termine per la presentazione dello spesometro relativo al secondo trimestre è fissato al 30 settembre (peraltro, il 30 settembre 2018 cade di domenica, quindi il termine slitta al 1° ottobre)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap è fissato al 31 ottobre

Questa modifica sembra destinata ad avere effetto solo per il 2018, con riguardo cioè alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 infatti, il legislatore espressamente prevede che le nuove scadenze operano “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, vale a dire le disposizioni in materia di spesometro che dal 2019 sarà sostituito dalla Fattura elettronica.

A conferma di quanto appena detto, vi è la circostanza che i commi 1 e 2 dell’articolo 2, Dpr 322/1998 (che, come detto, fissano i termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap da parte dei soggetti Irpef e dei soggetti Ires) non vengono modificati dalla legge di bilancio. Tutto questo, si ribadisce, al netto di eventuali successive modifiche di segno contrario.


In base al nuovo “calendario fiscale”:

  • i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, devono trasmettere, in via telematica, la dichiarazione modello 770 relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno (il termine previgente era il 31 luglio – nuovi commi 3-bis e 4-bis, articolo 4, Dpr 322/1998)
  • la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche (Cu) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, cioè entro il 31 ottobre (nuovo comma 6-quinquies, articolo 4, Dpr 322/1998). 

Resta invariata, invece, la scadenza “generale” per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (Cu) da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta: 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

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