Differimento imposte al 31 luglio faq conferma i contributi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/07/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/07/2024


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Una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate chiarisce il perimetro dell’agevolazione che sposta a fine mese i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi


Al pari con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

È quanto chiarisce, in prima battuta, la faq pubblicata il 26 luglio 2024, sul sito dell’Agenzia delle entrate, in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del Dlgs n. 13/2024 (“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”).

La norma richiamata stabilisce, al comma 1, che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”. 

L’Agenzia osserva che i termini dei versamenti dei contributi sul reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, come precisato nella circolare Inps n. 72/2024, coincidono con le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; di conseguenza, anche per tali versamenti è applicabile il differimento previsto dall’articolo 37, comma 1.

Il quesito chiede poi chiarimenti in relazione all’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dello stesso articolo 37, che estende lo spostamento del termine “anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.

Al riguardo l’Amministrazione finanziaria ritiene che la disposizione agevolativa interessi i soggetti citati nella disposizione a prescindere dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.

Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, riportato al primo comma della norma, infatti, fa riferimento all’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti interessati.

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