DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA TECNICA INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/10/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2019


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Novità dal 31.3. 2020 con il definitivo varo di un’organica disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie (Cctt).


La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 233 del 4 ottobre 2019) del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze n. 106 del 5 agosto 2019 rappresenta il definitivo varo di un’organica disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie (Cctt).

La rappresentanza dei contribuenti nel processo tributario (normativamente qualificata come “assistenza tecnica”) è stata finora affidata esclusivamente alle disposizioni dettate da due articoli, contenuti in due testi di legge eterogenei, per natura e per materia, ossia: l’articolo 63 del Dpr n. 600/1973 e il 12 del Dlgs n. 546/1992.
 
I due articoli di legge (uno incardinato nel “Testo unico dell’accertamento delle imposte sui redditi” e l’altro nel “Codice processuale tributario”) rimangono le fonti normative di riferimento, mentre le disposizioni del nuovo regolamento, che entreranno in vigore il 1° aprile 2020, delineano un quadro unitario della rappresentanza giudiziale del contribuente, entro il quale assumerà centralità il contribuente stesso e il suo diritto alla difesa.

Finora l’ampia facoltà offerta ai cittadini di scegliere il proprio difensore tra numerose categorie, iscritto o non iscritto agli Albi professionali, è stata direttamente proporzionale all’assenza di standard minimi di tutela.

Infatti, a differenza degli altri riti, dove il patrocinio è pressoché prerogativa esclusiva degli avvocati, nel processo tributario, in rappresentanza delle parti contribuenti, è contemplata un’eterogenea compagine di professionisti e non professionisti, qui di seguito, sommariamente elencati:

  • professionisti con abilitazione generale, cioè avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro
  • professionisti con abilitazione per materia: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari
  • non professionisti abilitati di diritto, elencati alle lettere e) f) g) del vigente articolo 12 del Dlgs 546/1992, rispettivamente:
    • i periti e gli esperti tributari, già  iscritti, al 30 settembre 1993, negli elenchi tenuti dalle Camere di commercio
    • i funzionari delle associazioni di categoria, iscritti al 15 gennaio 1993, negli appositi elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
    • i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel e quelli delle imprese, limitatamente alle controversie nelle quali sono rispettivamente parti gli associati o le imprese
  • soggetti non professionisti abilitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 600/1973: ex dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria. 

Si prevede l'istituzione di un pubblico registro unitario, tenuto unicamente dalla direzione della Giustizia tributaria (Dgt) del Mef, in luogo dei tre elenchi tenuti dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e del quarto, il cui aggiornamento era già curato dalla Dgt.
 
La prima grande novità riscontrabile, successivamente al 1° aprile 2020, sarà, dunque, l’agevole interrogazione eseguibile, tramite web, da chiunque (contribuenti, Commissioni tributarie ed enti impositori), per verificare l’effettivo possesso di un valido titolo alla rappresentanza innanzi alle Cctt, da parte di qualsiasi soggetto che non sia iscritto a un albo professionale e assuma il patrocinio di un contribuente (articolo 18, Dm 106/2019).

Infatti, per esercitare, tutti gli abilitati alla rappresentanza, compresi quelli già iscritti negli attuali elenchi (di diritto, inseriti nel nuovo Registro), dovranno necessariamente essere muniti, al pari dei professionisti iscritti agli albi professionali, di una casella di posta elettronica certificata (Pec), di un tesserino di riconoscimento con l’indicazione del titolo di abilitazione e saranno assoggettati al rispetto dei principi mutuati dal Codice deontologico forense, così come disposto dal comma 4 dell’articolo 12 del Dlgs n. 546/1992.
 
Pertanto, dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, tutti coloro che eserciteranno la rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Cctt, anche se non iscritti ad alcun albo professionale, saranno passibili di sospensione e revoca, qualora assumano condotte difformi dagli indirizzi disciplinari  fissati dal Consiglio nazionale forense (Cnf) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.
D’altra parte, l’iscrizione nel costituendo registro, avverrà previa verifica, da parte della Dgt, del possesso dei requisiti di legge, previsti per ciascuna delle categorie di difensori sopra elencate e, ove venga ravvisata la sussistenza di casi di incompatibilità, verrà emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione al registro.

In caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente all’iscrizione, gli abilitati dovranno comunicare la specifica circostanza alla Dgt, che provvederà alla cancellazione dal registro.
 
A queste misure di maggior tutela a favore dei contribuenti e del buon funzionamento dell’amministrazione della Giustizia, si associa un’estensione della platea dei potenziali difensori; infatti, i centri di Assistenza fiscale (Caf) e le relative società di servizi non dovranno più necessariamente affidare la difesa dei propri assistiti a soggetti esterni (studi legali o commerciali), ma potranno avvalersi di propri dipendenti, in possesso di diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio ed equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

Il regolamento prevede gli oneri procedurali che, congiuntamente i Caf e i loro dipendenti, dovranno assolvere, a partire dal 1° aprile 2020, per richiedere l’iscrizione nel costituendo registro. I dipendenti registrati potranno rappresentare esclusivamente gli assistiti dal proprio Caf, nell’ambito di controversie scaturite da adempimenti per i quali il singolo Caf ha prestato la propria assistenza. 

In conclusione, occorre rammentare che, fino al 31 marzo 2020, continueranno ad applicarsi le vigenti norme e rimarranno in essere i separati elenchi tenuti dalle diverse Amministrazioni, con le loro specifiche regole e procedure di iscrizione e di cancellazione

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