Nel processo tributario, la difesa del contribuente può essere affidata a un’eterogenea compagine di professionisti e non professionisti, quali i:
- professionisti con abilitazione generale, cioè avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro
- professionisti con abilitazione per materia: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari
- non professionisti abilitati di diritto, elencati alle lettere e) f) g) del vigente articolo 12 del Dlgs 546/1992, rispettivamente:
- i periti e gli esperti tributari, già iscritti, al 30 settembre 1993, negli elenchi tenuti dalle Camere di commercio
- i funzionari delle associazioni di categoria, iscritti al 15 gennaio 1993, negli appositi elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel e quelli delle imprese, limitatamente alle controversie nelle quali sono rispettivamente parti gli associati o le imprese
- soggetti non professionisti abilitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 600/1973: ex dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria.