Divisi statuto e atto costitutivo
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/02/2004
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 41 del 11/02/2004 pag. 23
Classificazione:
I chiarimenti del consiglio notarile di Milano sul nuovo diritto societario, atto costitutivo e statuto, denominazione, clausola compromissoria.
Ammessa la divisione fra statuto e atto costitutivo, la messa in liquidazione non implica il cambiamento della denominazione sociale per inserire l'indicazione "in liquidazione".
Clausole compromissorie che prevedono la nomina di arbitri da parte di soggetti non estranei alla società (soci) devono essere modificate a maggioranza semplice qualumque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Per introdurre la clausola compromissoria necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale e i soci assenti o dissenzienti possono recedere dalla società entro 90 gg.
Clausole compromissorie che prevedono la nomina di arbitri da parte di soggetti non estranei alla società (soci) devono essere modificate a maggioranza semplice qualumque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Per introdurre la clausola compromissoria necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale e i soci assenti o dissenzienti possono recedere dalla società entro 90 gg.
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