Dl “Ristori-bis” proroga acconti in zona rossa non conta il fatturato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/11/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/11/2020
Estesa la proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti Isa che operano nelle aree di massimo e alto rischio, per gli altri resta il vincolo della riduzione dei ricavi
Circa il versamento del scondo acconto IIDD. l’articolo 6 del Dl n. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”) elimina, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale nella “zona rossa”, che esercitano le attività classificate con i codici Ateco individuati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi, per usufruire della proroga che rinvia dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i contribuenti “solari”).
Si tratta di un’ulteriore misura messa in campo per venire incontro, almeno parzialmente, ai gravi disagi che si trovano a dover affrontare vaste categorie del tessuto economico del nostro Paese, in particolare nelle aree in cui la pandemia sta colpendo con più virulenza.
Slittamento condizionato
La proroga, come introdotta in prima battuta dal decreto “Agosto” (articolo 98 del Dl n. 104/2020) è condizionata a una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed è a favore dei soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi non superiori alla soglia fissata per ciascuno di essi con i rispettivi decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze. L’appuntamento è stato rinviato al 30 aprile 2021 anche per i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, del Dl n. 98/2011), il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014), e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e, in particolare, che producono redditi in forma associata o che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale ( articoli 5, 115 e 116 del Tuir).
La corsa del contagio fa superare il limite del fatturato…
Il decreto “Ristori-bis” (articolo 6) elimina il requisito del calo dei proventi per alcuni settori economici e professionali per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che operano nelle regioni in cui il contagio da Covid-19 ha ripreso la sua corsa con maggiore aggressività e che, quindi, sono stati sottoposti a misure più restrittive per arginare la diffusione della pandemia.
In particolare, la norma esonera dal calcolo dei ricavi i contribuenti Isa con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del Paese caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), inclusi nell’allegato 1 (come ad esempio taxi, alberghi, ristoranti, gelaterie, agenzie di viaggi, palestre, sale scommesse, teatri, cinema, centri, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, eccetera) e nell’allegato 2 (come ad esempio grandi magazzini e commercio e negozi di commercio al dettaglio, servizi alla persona come manicure e pedicure, servizi agli animali da compagnia, e altri ancora) al decreto stesso.
Nessun vincolo di fatturato anche per gli esercenti della ristorazione che operano nelle aree con situazione emergenziale di elevata gravità e ad alto rischio (zone arancioni), in base al monitoraggio e alle relative ordinanze del ministero della Salute.
In ogni caso, stabilisce la norma, gli acconti già versati non potranno essere rimborsati.
È utile ricordare che per gli altri contribuenti previsti dall’articolo 98 del decreto “Agosto”, la proroga resta legata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Nulla cambia per i soggetti che operano in “zona gialla”.
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