Dl Sostegni 1 bonus spettacoli, anche in streaming

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/05/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/05/2021


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Può beneficiarne anche chi ha ricevuto finanziamenti dal Fus, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa oppure in compensazione tramite F24


La legge n. 69/2021, che ha convertito, con modificazioni, il decreto “Sostegni”, prevede ulteriori misure finalizzate a contenere le conseguenze sostenute dagli operatori economici per fronteggiare le misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia da Sars-Cov-2.
A tal fine, l’articolo 36-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede un bonus a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. In particolare, al fine di sostenere il settore, ai soggetti che operano in tale comparto e che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta quale contributo straordinario. L’indennizzo è pari al 90% delle spese sostenute nello scorso anno e spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Il tax credit è concesso anche qualora i richiedenti abbiano beneficiato, in via ordinaria, di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Si ricorda che il Fus, istituito dalla legge n. 163/1985, è il principale strumento di sostegno al settore e le finalità consistono nel concedere aiuti finanziari a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante e nella promozione e nel sostegno di manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale da svolgere in Italia o all'estero.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. La somma assegnata è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997). Inoltre, la norma dispone che non si applichino il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700mila euro (articolo 34, legge n. 388/2000) né il limite di 250mila euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007).

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito rilevante per le imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi nell'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’agevolazione fiscale, la legge fissa il limite complessivo di spesa nella misura di 10 milioni di euro nell'anno 2021. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione delle Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni.

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