Dl “Sostegni” una tantum a favore di turismo, terme, spettacolo e sport
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/04/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/04/2021
Dipendenti, autonomi occasionali, venditori porta a porta, la domanda all’Inps entro il 30 aprile. Il contributo è cumulabile con l’assegno di invalidità e non concorre alla formazione del reddito
Il decreto “Sostegni”, prevede una serie di misure finalizzate a risarcire delle spese sostenute dagli operatori economici per fronteggiare le misure restrittive adottate dal governo per il contenimento della pandemia da Sars-Cov-2. A tal fine, l’articolo 10 introduce alcune misure in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Dipendenti stagionali e somministrati settori del turismo e degli stabilimenti termali
In particolare, la norma riconosce un’ulteriore indennità onnicomprensiva, pari a 2.400 euro, ai dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021), e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, a condizione che non siano titolari di redditi di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 23 marzo 2021.
Lo stesso contributo è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti negli stessi settori, alle medesime condizioni sopra illustrate.
Dipendenti e autonomi di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Il comma 3 dell’articolo 10, inoltre, riconosce analoga indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a ulteriori categorie di soggetti, quali:
- i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
- i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano iscritti alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
- gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il beneficio non spetta ai titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e ai titolari di pensione.
Possono usufruire dell’indennità anche i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
- titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
- assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Il comma 6 riconosce l’una tantum anche agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all’anno 2019 secondo le seguenti condizioni:
a) almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75mila euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità
b) l’indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35mila euro.
In contributi previsti dall’articolo 10 sono erogati dall'Inps, previa presentazione di apposita domanda, da presentare entro il 30 aprile 2021. Si tratta di indennità non cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito.
Per quanto riguarda il settore dello sport, l’indennità è erogata dalla società Sport e Salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L’indennità è determinata sulla base dei compensi percepiti nel corso dell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10mila euro annui, spettano 3.600 euro
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4mila e 10mila euro annui, spettano 2.400 euro
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore 4mila annui, spettano 1.200 euro.
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