Domicilio digitale (PEC) degli amministratori

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/09/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/09/2025


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Unioncamere e Notariato intervengono senza grosse novità con un documento sui nuovi Orientamenti per il deposito degli atti societari


Notariato e Unioncamere ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO-GIURIDICA Anni 2023 – 2024 – luglio 2025

3 DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI

“In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.

Questioni rilevate:

a) Ambito oggettivo di applicazione imprese costituite in forma societaria (soggetti obbligati)

Occorrono entrambi i requisiti, e quindi

  • (i) attività di impresa e
  • (ii) forma societaria.

Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

b) Ambito soggettivo di applicazione, amministratori di imprese costituite in forma societaria

Sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi.
Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.
Sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

c) Decorrenza 1° gennaio 2025

L’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle
società costituite dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

d) Caratteristiche del Domicilio Digitale (la PEC)

Il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del
domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43);

Conseguentemente l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

  • - indicare il proprio domicilio digitale personale (ndr: indica la sua pec personale);
  • - indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
  • - indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società (ndr: indica per ogni società che amministra una pec diversa);
  • - “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica (ndr: utilizza la pec della società che amministra).

Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

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