Donazione familiare quote societarie. Il patto parasociale cassa l’esenzione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/04/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/04/2021


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L’intesa, con la quale i beneficiari hanno convenuto misure per assicurare il controllo della compagine, non è idonea a integrare i presupposti del trattamento agevolativo


Sconta l’imposta di donazione il patto di famiglia che prevede la cessione di quote della società ai figli che acquisiscono il controllo, ex articolo 2359 cc, solo in virtù di un patto parasociale, tra l’altro solo siglato e non registrato, con cui si stabilisce che tutte le decisioni nelle assemblee e negli organi amministrativi debbano essere prese all’unanimità tra i figli stessi.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando completamente il verdetto di merito.
 
La vicenda processuale
I giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere se il trasferimento, con patto di famiglia, di quote sociali a tre figli, ciascuna del 24,5%, quindi non in grado da sola di assicurare il controllo societario (articolo 2359, comma 1, numero 1 cc), sia escluso dall’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990, nonostante sia stato stipulato a latere un patto parasociale, accessorio ma non registrato, con cui i beneficiari si obbligano a prendere qualsiasi decisione all’unanimità, così garantendo il controllo di fatto.
 
La Ctp di Napoli rigettava il ricorso del notaio rogante, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento, sulla base del rilievo, che con il patto di famiglia non era rispettata la condizione della prosecuzione di attività di impresa o di controllo per cinque anni.
La Ctr ribaltava il verdetto, accogliendo l’appello del contribuente. A parere dei giudici di secondo grado era sussistente, nel caso concreto, il presupposto per l'applicazione dell'esenzione, posto che il contratto era stato accompagnato dalla stipula di un patto parasociale accessorio, con cui i tre figli avevano convenuto, con l'approvazione del padre, di adottare gestione e decisioni all'unanimità per cinque anni rinnovabili alla scadenza, con reciproco divieto di alienare azioni, per cui era evidente la volontà delle parti di porre in essere un controllo societario esclusivamente congiunto.
Di qui il ricorso in Cassazione con cui l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell’articolo 2359 cc, in ordine al requisito del controllo, sottolineando altresì la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro (cui è assimilabile quella di successione e donazione) con conseguente irrilevanza del patto parasociale stipulato successivamente.
 
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate, i giudici di legittimità ricordano che il trasferimento d’azienda dal disponente all’assegnatario rientra nella previsione dell’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs n. 546/1990, e pertanto, esso non è soggetto all’imposta qualora i beneficiari si impegnino, con contestuale dichiarazione, a continuare l’esercizio d’impresa per almeno un quinquennio dalla data di stipula dell’atto. Inoltre, il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione agevolativa, solo se il controllo riguarda le società ex articolo 73, comma 1, lettera a) del Dpr n. 917/1986.
Ne consegue, che il patto di famiglia relativo a partecipazioni, che non permettano il controllo della società, non rientra nella previsione di non assoggettabilità al tributo in esame.
 
In altre parole, la cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell’esenzione, deve consentire che sia realizzato l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa, conservandone l’unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia, e del beneficio fiscale.
In questo caso, ai tre figli del manager era stato trasferito solo il 24% delle azioni e il patto era stato solo siglato e non registrato.
Tra l’altro, il patto parasociale, successivo e accessorio al patto di famiglia, con il quale i beneficiari convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) cc, non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, per garantire il passaggio generazionale a cui tende l’istituto.

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