E-fattura, la data di emissione detta i tempi dell’«immediata»

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/07/2018

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/07/2018


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Analisi dei vincoli di emissione della FE alla luce della circolare 13/2018


L’Agenzia aveva indicato che l’eventuale invio in ritardo della fattura, nel rispetto della corretta liquidazione dell’imposta con il momento di effettuazione dell’operazione, costituiva violazione di natura formale. (circ. 180/1998).

Ora l'AE dice però che la non punibilità è collegata a una imprecisata prima applicazione delle disposizioni.

Col provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 si precisa che la data di emissione della fattura è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file. In altre parole, la data di emissione è la data fattura.

Pertanto l’invio della fattura, anche per i problemi che sorgono in relazione ai controlli che vengono effettuati dallo Sdi, può giungere al cliente anche con uno specifico ritardo.

Secondo l'Agenzia il ritardo, che deve essere minimo, deve comunque non pregiudicare, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, la corretta liquidazione dell’imposta.

L'autore  ritiene che il ritardo sia sempre da annoverarsi tra gli errori meramente formali e, in quanto tali, non sanzionabili.

 

Ndr: A parere di chi recensisce basterebbe una piccola norma che dica: "L'invio della fattura elettronica si considera regolare se effettuato entro i termini di effettuazione della liquidazione periodica IVA"

 

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