E-fattura, riserva per gli intermediari

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/05/2018

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/05/2018


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Possibile avvalersi di fornitori terzi per emissione, invio e ricezione dei documenti


Il provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018 al punto 5.1. chiarisce che il cedente/prestatore può trasmettere al Sistema di interscambio le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Analogamente il cessionario/committente può ricevere da SdI i file in formato xml attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore l’indirizzo telematico, e cioè il codice destinatario o l’indirizzo Pec dell’intermediario stesso oppure indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione a Sdi.

Intermediario per la trasmissione e per la ricezione può essere chiunque. Tuttavia la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, messi a disposizione nell’area riservata del servizio web dell’agenzia delle Entrate, oltre che dei dati delle operazioni transfrontaliere restano di esclusiva competenza degli intermediari abilitati articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, previa delega loro conferita da cedente/prestatore o da cessionario/committente.

Gli stessi intermediari abilitati sono inoltre gli unici a poter utilizzare, per loro dei loro clienti cessionari/committenti, il servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico per la ricezione dei file fattura.

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