ENOTURISMO lo prevede la legge di bilancio 2018
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/02/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 10/02/2018
I commi da 502 a 505 della legge di biancio 2018 introducono fra le attività agricole connesse l’enoturismo
502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413/91 (normativa fiscale dell’agriturismo che prevede un reddito pari al 25% dei ricavi conseguiti e Iva detraibile per metà di quella applicata sulle prestazioni).
Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/91 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
504. Con apposito decreto sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.
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