EQUO COMPENSO LEGGE IN GU NORME IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/05/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 06/05/2023
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 la L. n. 49 del 21 aprile 2023 che detta Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
A partire dal 20 maggio, i professionisti che intratterranno rapporti professionali con:
- imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti;
- imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- imprese bancarie e assicurative, società da esse controllate o loro mandatarie,
- pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica di cui al DLgs. 175/2016.
Hanno diritto all'equo compenso, conforme ai parametri richiamati nell’art. 1 ovvero proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, in legge 24 marzo 2012, n. 27 (Vedi DM. 140/2012);
c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Art. 3 l. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 5 2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. 4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorita' giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. 5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
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