EQUO COMPENSO LEGGE IN GU NORME IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2023

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/05/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 06/05/2023


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Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 la L. n. 49 del 21 aprile 2023  che detta Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali


A partire dal 20 maggio, i professionisti che intratterranno rapporti professionali con:

  1. imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti;
  2. imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  3. imprese bancarie e assicurative, società da esse controllate o loro mandatarie,
  4. pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica di cui al DLgs. 175/2016.

Hanno diritto all'equo compenso, conforme ai parametri richiamati nell’art. 1 ovvero proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme  ai  compensi  previsti rispettivamente:
    a) per gli avvocati, dal decreto  del  Ministro  della  giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre 2012, n. 247;
    b) per i professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi,  dai decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  in legge 24 marzo 2012, n. 27 (Vedi DM. 140/2012);
    c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo  1  della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in  vigore  della  presente  legge  e, successivamente,  con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013. 

Art. 3
l. Sono nulle le clausole che non  prevedono  un  compenso  equo  e
proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei
costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le  pattuizioni  di
un compenso inferiore agli importi stabiliti  dai  parametri  per  la
liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli  ordini  o
ai collegi professionali, fissati  con  decreto  ministeriale,  o  ai
parametri determinati con decreto del  Ministro  della  giustizia  ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, per la professione  forense,  o  ai  parametri  fissati  con  il
decreto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. 
 Art. 5
2. La prescrizione del  diritto  del  professionista  al  pagamento
dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa,  cessa
il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.
In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di  un  unico
incarico, convenzione, contratto, esito di gara,  predisposizione  di
un  elenco  di  fiduciari  o  affidamento  e  non  aventi   carattere
periodico,  la  prescrizione  decorre  dal  giorno   del   compimento
dell'ultima  prestazione.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente
articolo, alle convenzioni di cui  all'articolo  2  si  applicano  le
disposizioni del codice civile. 
 3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali  sono
aggiornati ogni due anni su proposta  dei  Consigli  nazionali  degli
ordini o collegi professionali. 
  4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi  professionali  sono
legittimati  ad  adire  l'autorita'  giudiziaria  competente  qualora
ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in  materia  di  equo
compenso. 
  5. Gli ordini  e  i  collegi  professionali  adottano  disposizioni
deontologiche  volte  a  sanzionare  la  violazione,  da  parte   del
professionista,  dell'obbligo  di  convenire  o  di  preventivare  un
compenso che  sia  giusto,  equo  e  proporzionato  alla  prestazione
professionale richiesta e determinato in applicazione  dei  parametri
previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la
violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in
cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con  il
cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista,  che  il
compenso per la prestazione professionale  deve  rispettare  in  ogni
caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri  stabiliti  dalle
disposizioni della presente legge.
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