Esperti contabili e redazione atti di cessione quote di S.r.l.
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/09/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 08/09/2025

Possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata
Con il Pronto Ordini n. 43/2025 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fa il punto della situazione confermando che anche gli Esperti Contabili iscritti nella sezione B dell'Albo sono abilitati a predisporre gli atti di cessione quote di Srl.
La modifica dell’art. 31, co. 2-quater della legge n. 340/2000, introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 (di conversione del d.l. 145/2023), ha effettivamente ampliato la platea dei soggetti abilitati alla presentazione telematica di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA stabilendo che “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A (commercialisti) e B (esperti contabili) dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.
Il successivo comma 2-quinquies della l. n. 340/2000 aggiunge che gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.
Alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno eliminato il richiamo all’art. 78, co. 1, d.lgs. 139/2005, a cui era necessariamente ricollegata la lettura restrittiva con riferimento ai destinatari della disposizione di cui all’art. 36, co. 1-bis, d.l. n. 112/2008, deve ritenersi che il ruolo di intermediario nella procedura di deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l. possa essere assunto anche dagli iscritti nella sezione B dell’Albo.
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