Esterometro in bilico: ecco quando va inviato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/04/2019
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/04/2019
Per AE conta solo il fatto che la controparte sia stabilita all’estero In dubbio i forfettari e le operazioni extraterritoriali passive
Per la compilazione dell’esterometro vale solo il fatto che la controparte sia stabilita all’estero. Non rileva la sua qualifica, né che le cessioni (o gli acquisti) rese (o ricevute) siano irrilevanti ai fini Iva in Italia dal punto di vista territoriale. Sono queste le conclusioni della risposta 85.
Poche certezze e molti dubbi sulla scadenza del 30 aprile 20419.
Secondo la recente risposta e diversamente da quanto ipotizzato da Assonime circ. 26/2018 il riferimento ai soggetti del comma 3 dell’articolo 1 pare limitato al profilo della residenza/stabilimento dell’operatore senza che rilevi l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Se questo fosse confermato, sarebbe obbligato all’esterometro anche chi come i forfettari è esonerato dalla fattura elettronica.
Non deve inviare la comunicazione il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta del non residente.
Per le operazioni nei confronti del rappresentante fiscale o dell’identificazione Iva del non residente, si può evitare l’esterometro se si emette fattura elettronica con codice destinatario «0000000» (Faq 30 delle Entrate).
L’obbligo riguarda anche le operazioni verso privati esteri. Tuttavia, dovrebbe trattarsi sempre di operazioni documentate con fattura come previsto per lo spesometro.
Le operazioni extraterritoriali vanno nell’esterometro, ma solo se documentate con fattura.
Fattura dell'albergo all'estero, la norma e la risposta delle Entrate sull’irrilevanza del presupposto territoriale, farebbero propendere per l'inserimento nell'esterometro anche in assenza di registrazione IVA.
NDR: Si ritiene che il forfettario sia esonerato dall'obbligo dell'esterometro, sul tema l'Agenzia non si è ancora espressa.
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