Esterometro sul primo trimestre del 2021

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/04/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/04/2021


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Scade venerdì 30 aprile la prima presentazione annuale delle comunicazioni relative alle operazioni da e verso l’estero


L'invio è relativo alle operazioni con e verso l’estero effettuate dai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio. Entro fine mese dovrà essere presentato, per via esclusivamente telematica, il report relativo al trimestre gennaio-marzo 2021, utilizzando le specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle entrate.

I dati sulle cessioni e le prestazioni di servizi transfrontaliere, stabilisce l’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015 che prevede l’adempimento, devono essere resi noti all’amministrazione finanziaria entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Per quest’anno non cambiano le regole, come annunciato dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103) che ha sostituito, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022, la specifica comunicazione telematica relativa all’esterometro con la trasmissione dei dati attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

Nell’agenda di residenti e stabiliti
La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia. Non sono tenuti alla trasmissione dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere, invece, gli operatori stranieri, senza stabile organizzazione, che hanno scelto di identificarsi nel nostro Paese direttamente o attraverso un rappresentante fiscale.
Sono, quindi, in linea generale, chiamati all’appello, se residenti o stabiliti in Italia, imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti (con partita Iva iscritti e non agli albi professionali), società, studi professionali, cooperative, enti pubblici e privati, istituti di credito, Sim, società fiduciarie, enti non commerciali, organi e amministrazioni dello Stato, che hanno realizzato operazioni spingendosi fuori confine. Sono invece esonerati dalla compilazione dell’esterometro coloro che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari, le associazioni senza fini di lucro, le pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche con proventi dell’attività commerciale fino a 65mila euro annui (cfr. circolare n. 14/2019).

Operazioni interessate
Riassumendo, i contribuenti interessati dovranno, inviare, entro il 30 aprile, le informazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di partner esteri (anche privati o senza partita Iva) o ad acquisti e servizi con controparte straniera, in entrambi i casi, senza stabile organizzazione in Italia.

Riguardo alla tempistica, per le operazioni attive fa fede la data delle fatture emesse, per quelle passive la data di ricezione, intesa come data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva, del documento che certifica lo scambio.
La comunicazione non è obbligatoria se per la stessa operazione è stata rilasciata una bolletta doganale, come avviene per le importazioni e le esportazioni, oppure se è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite Sistema di interscambio.

L’esterometro non è necessario, inoltre, nell’ipotesi di applicazione del reverse charge “esterno” qualora il contribuente proceda direttamente con l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti, strada consentita dall’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche (versione 16.1 e seguenti) disponibili per la trasmissione delle comunicazioni in esame. I tracciati informatici, infatti, sono stati implementati con l’introduzione dei nuovi codici identificativi del “Tipo di documento” e cioè, le codifiche TD17, per l’integrazione o autofattura di acquisti di servizi dall’estero, TD18, per gli acquisti di beni intracomunitari, TD19 per l’integrazione o l’autofattura per gli acquisti di beni da non residenti.

Per non sbagliare, sul sito dell’Agenzia  delle entrate, è disponibile, nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

L’operatore che acquista beni o servizi all’estero, comunque, può sempre scegliere di adottare i vecchi metodi, vale a dire integrare manualmente la fattura o emettere una autofattura cartacea. In tal caso, tuttavia, torna l’obbligo di comunicazione “esterometro”. Le due ipotesi prevedono tempistiche diverse, in caso di cedente o prestatore extra-Ue, infatti, l’autofattura deve essere emessa in relazione al momento dell’effettuazione dell’operazione, mentre l’opzione “esterometro” dà tempo, come abbiamo visto, fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I dati da trasmettere
Le informazioni da indicare nella comunicazione sono state definite con il provvedimento del 30 aprile 2018 e riguardano i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la data del documento che prova l’effettuazione dell’operazione, la data di registrazione in caso di documenti ricevuti e di note di variazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta oppure, se l’operazione non prevede l’annotazione dell’imposta, il tipo di operazione conclusa.

Per i ritardatari, sanzione dimezzata se rimediano entro 15 giorni
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dell’esterometro è applicata la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre.
La sanzione è dimezzata e, quindi, diventa di un euro per ogni fattura, con tetto massimo di 500 euro, se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita per il trimestre di riferimento, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Alla violazione non è applicato il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, Dl n. 471/1997), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1 Dlgs. n. 472/1997).
La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo “8911”.

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