Eventi e imposizione IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/03/2020
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/03/2020
l’imposizione Iva degli eventi e delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e fieristiche, anche dopo lo sviluppo normativo Ue, è ancora al centro di un vivace dibattito
L'articolo 53 della direttiva Iva 2006/112/CE definisce il luogo di tassazione delle prestazioni di servizio per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni quando le stesse sono rese a un soggetto passivo d’imposta.
L'articolo 54 della stessa direttiva Iva 2006/112/CE si della localizzazione dell’imposta, quando le prestazioni relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni sono rese a dei consumatori finali.
In entrambi i casi la tassazione Iva avviene nello Stato in cui le manifestazioni si svolge.
Se però i predetti eventi sono organizzati e realizzati per un soggetto d’imposta (soggetto IVA) si applica la regola generale ex art. 44, direttiva 2006/112/CE che prevede la tassazione nello Stato in cui il committente è stabilito.
l’agenzia delle Entrate con riferimento ai casi legati a fiere ed esposizioni ha precisato che quando la prestazione è rivolta a un committente soggetto passivo d’imposta (un servizio complesso, chiavi in mano), il servizio va tassato nello Stato membro del committente giusto l'articolo 44 della direttiva Iva. Vedi risposta 35/2020.
Nei casi però in cui nel servizio prestato, l’utilizzo dell’immobile costituisce, anche sotto il profilo economico il servizio principale, secondo l'agenzia si applicherebbe la tassazione nel luogo ove è sito l’immobile. (principio di diritto n 2/2018).
L'autore non condivide questa ultima interpretazione.
Per quanto riguarda l'accesso alle manifestazioni, la tassazione avviene nel luogo in cui la manifestazione si svolge.
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