F24 Modalità di presentazione in caso di compensazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/01/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/01/2020
Le novità introdotte con l'articolo 3, commi da 1 a 3, del DL. 26 ottobre 2019, n. 124 esaminate nella ris. 110/2019
La risoluzione 110/2019 di fine anno fornisce i primi chiarimenti in merito alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione, alla luce del quadro normativo risultante dall'entrata in vigore dell'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
L'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:
1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (1). Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (2);
2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (3). Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
In proposito, con la presente risoluzione vengono forniti alcuni primi chiarimenti e, allo scopo di agevolare l'applicazione delle richiamate disposizioni, nella tabella allegata sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.
1. OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA CUI EMERGE IL CREDITO
Con riferimento l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) IRAP;
d) IVA.
Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.
L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (4).
Nella tabella allegata alla presente risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", si evidenzia che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.
In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".
Per i crediti IVA, naturalmente, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018, considerato che, per tali crediti, la prescrizione in argomento fu introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.
2. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento a quanto descritto al punto 2 della premessa, vale a dire compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, la disposizione in oggetto, eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto nell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, estende alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.
Inoltre, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" (5) e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) IRAP;
d) IVA;
e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (6);
f) sostituti d'imposta.
Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" (7);
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Analogamente a quanto specificato nel paragrafo precedente, anche l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24 (8).
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" (9) esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Nella risoluzione vedi link l'elenco dei codici da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.
Nella tabella allegata alla presente risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
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