FAQ AIUTI NEL CASO DI RESTITUZIONE E INTERESSI DI RECUPERO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/11/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/11/2022


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Nel sito dell’Agenzia delle entrate, un nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework


Nuovo chiarimento relativo alla compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid-19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.

Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero, per poter contenere il più possibile errori da parte di chi, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

D: Il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Come chiarito all’interno delle istruzioni al modello di autodichiarazione, gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Il metodo di calcolo è estremamente complesso, pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

In ultimo, si chiede conferma se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

R: In merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), si conferma che gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;

per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

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