FATTURA ELETTRONICA COME DRIBBLARE L'OBBLIGO DI EMISSIONE IMMEDIATA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/09/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 13/09/2018
Nella cessione di beni come nella prestazione di servizi è possibile emettere fattura differita anche in presenza del pagamento
Con l'introduzione della fattura elettronica può rivelarsi estremamente complicato rispettare i termini di emissione e invio della fattura ma se l'operazione è documentata da DDT o da altro idoneo documento si può procedere con la fattura differita (da inviare entro il 15), lo spiega la circolare 18/2014 parte II quesito 1 di seguito riportato.
Quesiti a domanda e risposta
1. 1. Fattura differita, di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, idonea documentazione per le prestazioni di servizio e unica operazione nel corso del mese
Domanda
Si chiede di specificare cosa debba intendersi per "idonea documentazione" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), al fine di avvalersi del beneficio della fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi.
Si chiede, inoltre, se la possibilità di emettere un'unica fattura differita - sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi - ricorra anche nel caso di singola cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto.
Risposta
L'articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime."
Prima della modifica normativa, la possibilità di emettere fattura differita - entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione - era prevista per la sola ipotesi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali era effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (DDT). A tale fine, era previsto che la fattura differita contenesse anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. Nella medesima sede veniva, altresì, prevista la possibilità di emettere un'unica fattura riepilogativa per le cessioni effettuate nel corso dello stesso mese solare fra le stesse parti, purché risultanti da DDT.
Rispetto alla disciplina previgente, la norma estende la possibilità di emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili "attraverso idonea documentazione". Sotto quest'ultimo profilo, si fa presente che il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta.
Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.
A tale fine, nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. Per le cessioni di beni si ricorda che, come chiarito con la circolare del 9 agosto 1975, n. 27, il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Invece, se anteriormente all'emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivi, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento.
Resta salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto.
Si osserva, infine, che l'emissione di un'unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita anche in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
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