FATTURA ELETTRONICA COSA FARE IN CASO DI MANCATO RECAPITO - Avviso in caso di mancato recapito
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/05/2018
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/05/2018
Il cedente/prestatore deve avvisare il cessionario che il documento si trova nell’area riservata
Premesso che la ricevuta di mancato recapito equivale alla conferma che la fattura è stata regolarmente emessa ed è quindi valida.
Quando il SdI invia al mittente una ricevuta di mancato recapito, lo stesso deve comunicare al cessionario soggetto passivo Iva, utilizzando canali alternativi allo Sdi, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area web riservata delle Entrate.
Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica per consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione.
Per il cessionario, soggetto passivo Iva, tale comunicazione è necessaria in quanto, ai soli fini della detraibilità Iva, la data di ricezione è la data di presa visione della stessa sul sito web delle Entrate da parte del cessionario/committente e non dalla data di ricezione del documento inviato per altri canali dal cedente.
Il cessionario può limitare i casi di mancato recapito utilizzando il sistema di preregistrazione che consente di collegare direttamente il canale di recapito univoco con la propria partita Iva.
Nel caso di fatture trasmesse ai consumatori o ai soggetti rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, il cedente/prestatore può comunicare – anche contestualmente alla trasmissione a mezzo Sdi – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web delle Entrate.
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