FATTURA ELETTRONICA E ALTRI CHIARIMENTI IN COMMISSIONE FINANZE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/10/2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/10/2018
Niente rinvio e altri chiarimenti dalle interrogazioni a risposta immediata del 10.10 presso la VI commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati.
Per la generalità dei contribuenti Iva l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica resta confermata al 1° gennaio 2019, il mancato rinvio motivato dalla perdita di gettito e da problemi con l'autorizzazione UE.
Esportatori
In previsione un sistema telematico gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché, prima di rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, sia possibile accertare l’effettiva disponibilità del plafond di cui viene chiesto l’utilizzo, nonché lo status di esportatore abituale in capo al soggetto Iva che la invia.
Determinazione del valore catastale a fini fiscali di immobili a destinazione industriale
Con riferimento alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E) è necessario tenere distinti due ambiti temporali.
Per le stime delle unità immobiliari relative a date antecedenti al 1° gennaio 2016, trovano applicazione le regole enunciate dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 (espressamente richiamata dall’articolo 1, comma 244, legge 190/2014), nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti, che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobiliarità”, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
Diversamente, per le stime da effettuare a partire dal 1° gennaio 2016, trova applicazione quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, secondo cui la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, deve essere effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi, che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (articolo 1, comma 21, legge 208/2015).
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