FATTURA ELETTRONICA E PRESTAZIONI SANITARIE 2019

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/04/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2019


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Quando si deve emettere e quando è vietata l'emissione


Interpello (risposta n. 103/2019)

Le prestazioni sanitarie rese nel 2019 nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI; l’obbligo, invece, sussiste per quelle eseguite a favore di soggetti diversi.

Studio associato odontoiatrico che svolge sia attività medico-dentistica sia prestazioni di chirurgia e medicina estetica, oltre alla commercializzazione di prodotti estetici e alla collaborazione con aziende in ambito di chirurgia e medicina estetica.

Le diverse tipologie di prestazioni sono rese sia nei confronti di pazienti privati sia di società, enti pubblici o privati e compagnie di assicurazione.
 
Quesito: rispetto a quali prestazioni sussiste l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI)?
 
L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 10-bis, Dl 119/2018, ha vietato espressamente, per il 2019, di documentare tramite fatturazione elettronica via SdI le operazioni effettuate da coloro che sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”. Il divieto prescinde da una eventuale opposizione all’invio espresso dal paziente, nel qual caso la prestazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica. In seguito l’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che il divieto si applica “…anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
 
Tenendo conto di quanto sopra precisato, quindi, per il 2019:

  • le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili
  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardano il cedente/prestatore, dovranno essere documentate tramite fattura elettronica via SdI
  • le vendite di prodotti estetici a persone fisiche seguiranno le regole ordinarie e andranno, di conseguenza, documentate con fattura elettronica via SdI, a eccezione di quelle che sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni. 

A prescindere da quanto stabilito dalle richiamate normative, resta comunque valida la possibilità di ricorrere ad altre forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale e, in caso di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, potrà essere emessa una fattura elettronica extra SdI o in formato analogico.

 

Per il 2020 l'art. 15 del DL. 124/2019 con il comma 1 estende al 2020 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni mediche e al comma 2 prevede che per i soggetti interessati all’invio dei corrispettivi l’obbligo sia assolto tramite il sistema TS.

Il divieto di emettere fatture elettroniche riguarda anche, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.

La discriminante è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro