FATTURA ELETTRONICA PA LE REGOLE DEL RIFIUTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/10/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/10/2020


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Il regolamento recante l’individuazione delle cause per cui i documenti ricevuti non possono essere accettati da parte delle Pa.


Dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche a loro destinate, comunicandone le ragioni al fornitore, solamente al verificarsi di una delle causali individuate dal decreto del ministero dell’Economia, si tratta del decreto n. 132 del 24 agosto 2020, che modifica il Dm n. 55/2013, con le regole per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni, definendo, in particolare, il regolamento recante l’individuazione delle cause per cui i documenti ricevuti non possono essere accettati da parte delle Pa.

Il decreto pubblicato il 22 ottobre 2020, entra in vigore il prossimo 6 novembre e individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche, quelli in cui non possono comunque diniegare l’accettazione e le modalità di comunicazione all’emittente (cedente o prestatore di servizio) dell’eventuale avvenuto rifiuto.

Al decreto ministeriale del 2013 è stato aggiunto l’articolo 2-bis che elenca le cause che determinano il rifiuto delle fatture elettroniche.

Più precisamente i documenti non possono essere accettati da parte delle PA se:

  1. la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup);
  3. è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio
  4. non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic);
  5. è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 2 specifica che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare i documenti a loro trasmessi nei casi in cui gli elementi informativi che dovrebbero determinare il rigetto possono essere corretti con la procedura della nota di variazione prevista dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72, la disciplina l’Iva.

L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al regolamento. Il documento con tali caratteristiche compilato, deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati al primo comma dell’articolo 2-bis di nuovo inserimento.

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