Fattura elettronica per esportazioni con il rilascio del Dae
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/04/2019
A prova dell'esportazione non serve sulla fattura il “visto uscire” ora sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita
Se, in relazione a operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite Sdi. la prova dell’esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all’esportazione.
È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 130/2019.
Esportatore lamentava difficoltà di scelta della fattura elettronica derivanti dal fatto che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura.
L'Agenzia risponde che:
L’articolo 8, comma 1,lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alle esportazioni stabilisce che “[...]. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).
Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.
A partire dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali coinvolti nei vari paesi comunitari.
In particolare, con l'entrata in vigore del regolamento CEn. 1875del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE,la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo,dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn).
Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Per effetto dell’informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita, sicché risultano superate le criticità evidenziate da
Indietro