Fatture elettroniche con nuove specifiche dal 2021
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/12/2020
Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/12/2020
Il 1° gennaio diventano obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche - i casi particolari
Le nuove specifiche, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 febbraio 2020 n. 99922 e aggiornate con il successivo provvedimento direttoriale del 20 aprile 2020 n. 166579, introducono una serie di nuovi codici
- “tipi documento”
- “codici natura”
che consentono una specifica individuazione delle operazioni, in particolare nei casi di non imponibilità o di reverse charge.
I casi dubbi o particolari
Inversione contabile nelle cessioni di oro il “codice natura” è il N6.2 (consulenza giuridica 16 del 24/12/2020).
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e prestazioni di servizi internazionali per produrre plafond devono essere effettuate nell’esercizio dell'attività propria, se non lo sono queste operazioni non possono determinare plafond, il codice natura da utilizzare è sicuramente N3.4, ma si dovrà tenere memoria che queste operazioni confluiranno impropriamente nel rigo VE 30 colonna 5, e non si dovrà considerare questa parte di plafond spendibile.
Operazioni che si possono fatturare entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, si tratta delle:
- operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze per le quali operano operano le disposizioni del Dm 18 novembre 1976, potrebbe essere corretto adottare il codice TD25 ma è opportuna conferma ufficiale, utilizzando il codice TD01 – fattura, o il codice TD24 – fattura differita potrebbero risultare emissioni tardive ;
- triangolazioni interne, disciplinate dall'articolo 21, comma 4, lettera b), “tipo documento” TD25 – fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del DPR 633/72.
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