Finanziamento soci: Inquadramento e temporanea assenza di postergazione

[Riepilogo generale]

  Recensione di Francesco Andolfatto     Pubblicata il 20/11/2020

Autore: Non definito Fonte: Ratio del 20/11/2020


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Assenza di postergazione nei finanziamenti dei soci


I finanziamenti da parte dei soci sono uno strumento che permette di accrescere le risorse finanziarie di una società, evitando in tal modo di utilizzare le consuete tecniche di aumento del capitale.

L’elemento distintivo di tale metodo è individuato nell’obbligo di restituzione del finanziamento che sorge in capo alla società.

Un possibile passaggio da finanziamento a capitale, necessiterebbe di una preventiva rinuncia dei soci al loro diritto di restituzione, modificando così il  finanziamento in un apporto di capitale ( configurato contabilmente con l’estinzione del debito vs. soci per finanziamenti in contropartita ad una riserva di capitale).

Gli artt.  2467 e 2497 – quinquies del c.c. prevedono che il rimborso del finanziamento dei soci sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Tali articoli inquadrano quei finanziamenti dei soci a favore delle società (effettuati in qualunque forma), avvenuti in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Il D.L. 23/2020 art. 8 ha previsto che dal 09/04/2020 fino al 31/12/2020 ai finanziamenti apportati dai soci nei confronti delle società, non si applichino le disposizioni previste dagli articoli 2467 e 2497 – quinquies del c.c. assimilando quindi i soci finanziatori a creditori chirografari della società e non più postergati.

In nota integrativa del bilancio inerente all’esercizio 2020, dovranno essere indicati separatamente i finanziamenti effettuati dal 09/04/2020 al 31/12/2020, data dalla quale è stata disposta la sospensione della postergazione rispetto a quelli effettuati fino all’ 08/04/2020 e per cui la postergazione viene mantenuta.

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