Firma digitale per gli effetti fiscali degli atti societari
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/12/2017
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/12/2017
Appare evidente che le rigorose norme civilistiche non vengono in alcun modo intaccate dalla possibilità di utilizzo della firma digitale in quanto sarà necessario, ad esempio, ai fini di validità dell’atto di trasformazione, redigerlo con le forme dell’atto pubblico.
Fatta chiarezza sul punto occorre però anche rilevare che il legislatore, nella stesura della norma di cui all’articolo 11 bis del decreto legge 148/2017, ha specificato che sono gli atti di “natura fiscale” relativi a trasformazione, scissione ecc a poter essere sottoscritti digitalmente; con tale indicazione si è chiarita la finalità ed i contorni applicativi del provvedimento e con ciò sostanzialmente escludendo ogni possibile applicazione alle procedure civilistiche. Quindi gli atti interessati sono quelli per l’appunto di natura fiscale connessi alle operazioni di trasformazione e scissione nonché quelli relativi a contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione.
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