FISIOTERAPISTA SENZA FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/03/2019
Conferma del divieto di FE per il 2019, per tutte le prestazioni mediche effettuate da qualsiasi operatore sanitario (persona o società) verso PF e a queste fatturate, a prescindere dall’obbligo di invio dei dati al Sistema TS
Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, compresi i trattamenti di massofisioterapia, non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi), a prescindere dall’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Fattura elettronica, invece, per chi fattura non direttamente al paziente, ma allo studio presso il quale presta il servizio.
È questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 78/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un fisioterapista, iscritto all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche delle riabilitazione e prevenzione. L’istante, oltre a svolgere la professione, è titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato a effettuare prestazioni mediche di vario tipo (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell’alimentazione, radiologia, ecografia e agopuntura). In particolare, il professionista chiede:
- se lo studio di cui è titolare può essere considerato struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari e, quindi, esonerato dalla fatturazione elettronica per le prestazioni mediche effettuate, compresa la massofisioterapia
- in caso di fatturazione elettronica obbligatoria per la fisioterapia, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi e fatturate dallo studio, debbano essere comunicate all’Sts e, quindi, non fatturate elettronicamente.
L’Agenzia delle entrate fornisce la risposta richiamando i principali provvedimenti legislativi di riferimento e, a tal proposito, ricorda che:
- l’articolo 10-bis, Dl 119/2018, vieta l’emissione della fattura elettronica, nel 2019, per le prestazioni mediche rese da parte degli operatori tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (a prescindere dall’eventuale opposizione all’invio da parte del paziente)
- l’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 10-bis valgono anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per le prestazioni mediche effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Secondo l’Agenzia, quindi, si deduce che, per il 2019, la fatturazione elettronica via Sdi non può essere adottata in relazione alle prestazioni mediche effettuate da qualsiasi tipologia di operatore sanitario (persona o società) nei confronti di persone fisiche e a queste fatturate, a prescindere dall’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Salvo speciali regimi di esenzione, sono tenuti alla fatturazione elettronica, invece, i terzi (medici, fisioterapisti, eccetera) che fatturano la visita o la terapia non direttamente al paziente, ma allo studio perché si tratta di un servizio prestato all’ambulatorio e non a una persona fisica.
Nei casi di divieto di e-fattura (o di esonero previsto dalla legge), la fattura deve essere rilasciata in formato analogico.
Indietro