FNC LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AUSILIARI DI GIUSTIZIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/04/2024
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 03/04/2024
La liquidazione del compenso degli ausiliari dei consulenti tecnici di ufficio, periti ed ausiliari dei consulenti
Documento di ricerca della Fondazione Commercialisti
Prima del 2002 il testo di riferimento per la determinazione del compenso degli ausiliari del giudice era rappresentato dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, mentre attualmente il compenso dell’ausiliario è invece regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”) il quale, nell’abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.
Del Testo Unico Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del CTU è rappresentato dal Titolo VII - Spese Giustizia - “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario” (articoli dal 49 al 72).
In ogni caso va rilevato come, oltre al Testo Unico Spese Giustizia (d.P.R. 115/2002) permane in vigore la tariffa a tempo a suo tempo prevista dall’art. 4 (onorari commisurati al tempo) della Legge 319/1980 il quale stabilisce che “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore e attualmente l’onorario per la prima vacazione risulta pari a Euro 14,68 e per ciascuna delle successive è pari a Euro 8,15”1.
In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, il quale oltre che ad aggiornare gli onorari di vacazione rinnova e rivede le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall’autorità giudiziaria precedentemente previste dalla l. 8 luglio 1980 n. 319 e dal d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
L’allegato del D.M. 30.05.2002, intitolato “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”, prevede infatti una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi in relazione al tipo di incarico affidato al consulente tecnico.
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