FONDO PERDUTO E ATTIVITÀ' INIZIATE DAL 2019

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/03/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/03/2021


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Se la partita Iva è attiva dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo spetta anche senza il calo del 30% del fatturato del 2020


Perfezionate le regole per la determinazione del valore del contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegno” a favore dei soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Il provvedimento del 29 marzo 2021, ritocca, su input delle interlocuzioni con le associazioni di categoria e delle segnalazioni degli operatori, il precedente documento dello scorso 23 marzo e inserisce una modifica, funzionale a evitare equivoci e interpretare correttamente le regole di calcolo del cfp.

In particolare, il provvedimento fornisce una puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto e chiarisce che per le start-up, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il cfp spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Per la quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

In ogni caso, resta fermo il requisito del limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

In tal senso, sono state adeguate anche le istruzioni allegate al modello da utilizzare per la compilazione dell’istanza.
Le modifiche non incidono, invece, sulle specifiche tecniche già approvate con il provvedimento precedente del 23 marzo 2021.

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