FORFETTARI LA CIRCOLARE CON LE NOVITÀ' INTRODOTTE NEL 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/12/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/12/2023
Dopo un anno dall'entrata in vigore delle nuove regole del regime forfettario arriva la circolare n. 32/2023
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, fornisce precisazioni sull’ambito applicativo delle modifiche apportate al regime forfetario dall’ultima legge di bilancio 2023.
Il documento illustra, in particolare, le nuove condizioni di accesso, permanenza, e fuoriuscita dal regime agevolato.
L’articolo 1, comma 54, del Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2023, la disciplina del “regime forfetario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.
Tale regime fiscale agevolato, ricordiamo, rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. La sua adozione comporta alcune semplificazioni negli adempimenti, nonché:
- la determinazione forfetaria del reddito in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno, e la sua tassazione per mezzo di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
- per gli esercenti arti e professioni, l’esonero dalla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti, nonché l’esonero dalla ritenuta alla fonte, con riferimento agli emolumenti corrisposti, fermo restando gli obblighi di operare comunque la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati
- l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in rivalsa, all’atto della certificazione dei corrispettivi, sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Rientrano nel regime forfetario coloro che, nell’anno precedente, possiedano congiuntamente due requisiti:
1) ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto
2) ammontare complessivo delle spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, non superiore a 20mila euro lordi.
Con la novella normativa è previsto:
- l’innalzamento, da 65mila a 85mila euro, della soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti (di cui al precedente punto 1) per poter applicare il regime forfetario nell’anno successivo
- l’ingresso di una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel corso dell’anno.
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