Forfettari nuovi limiti dal 2020 senza conflitti con lo Statuto

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/02/2020


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le novità in tema di requisiti di accesso (non più di 20mila euro di spese per lavoro) e di cause di esclusione (più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) operano a partire dal periodo di imposta 2020.


Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia ha chiarito che le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio nella disciplina del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), in tema di requisiti di accesso (non aver sostenuto più di 20mila euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e di cause di esclusione (aver percepito più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) operano a partire dal periodo di imposta 2020.

A ciò non ostano, diversamente da quanto sostenuto in alcune sedi, all’indomani dell’entrata in vigore di dette novità, le disposizioni dello Statuto del contribuente in tema di efficacia temporale delle norme tributarie.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione odierna, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle modifiche al regime forfetario introdotte dall’ultima legge di bilancio. L’intervento si è reso necessario in quanto, nelle ultime settimane, erano stati sollevati da più parti dubbi in relazione ai nuovi è più stringenti requisiti e cause di esclusione, soprattutto in relazione alla compatibilità con quanto stabilito dallo Statuto del contribuente in tema di efficacia temporale delle norme tributarie.

In particolare, le novità introdotte con il Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 691 e 692, legge 160/2019) nella disciplina del regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), sulle quali si è reso necessario l’intervento di prassi sono:
- il nuovo requisito di cui alla lettera b) del comma 54, relativo al limite massimo di 20mila per le spese per lavoro dipendente, accessorio e per collaboratori
- la nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57, riguardante la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro.

Si tratta, in realtà, di novità “di ritorno”, in quanto entrambe riprendono, con alcune modifiche, le disposizioni contenute nella legge introduttiva, la n. 190/2014, le quali erano state abrogate dalla legge di bilancio 2019.
La risoluzione in esame è conforme ai chiarimenti resi dal Governo lo scorso 5 febbraio, in risposta a due interrogazioni parlamentari presentate in commissione Finanze alla Camera, nelle quali erano stati, per l’appunto, evidenziati dubbi sulla compatibilità dei nuovi limiti con lo Statuto del contribuente.

In primo luogo, il documento di prassi evidenzia le novità in termini di requisiti di accesso al regime, ove si prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo,

  • nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro
  • e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20mila euro (limite originariamente fissato, prima dell’abrogazione da parte della legge di bilancio 2019, in 5mila euro).

Inoltre, si sofferma sulla previsione, quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario, dell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro. Tale causa di esclusione, come accennato sopra, riprende in maniera sostanzialmente identica quella prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014).

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, L’Agenzia valorizza il tenore letterale della novella legislativa, da cui si evince che il requisito delle spese, di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Ne consegue che i contribuenti, che nel 2019 avranno superato il limite di 20mila euro per le spese per lavoro dipendente, accessorio e per collaboratori non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Discorso analogo vale per la clausola di esclusione legata alla percezione di redditi da lavoro dipendente: dal tenore letterale della lettera d-ter) del comma 57, si trae che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30mila euro. Sul punto vengono richiamati, quali precedenti, i chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita dalla legge di stabilità del 2016.

Circa il paventato contrasto dei nuovi limiti con l’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, a norma del quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, la risoluzione chiarisce che un simile contrasto non è ravvisabile.

In particolare, viene sottolineato che le modifiche al regime da ultimo introdotte non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime medesimo per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruirne. (ndr: Forse si dimentica l'obbligo di fatturazione elettronica).

Infatti, prosegue la risoluzione, tanto il requisito delle spese quanto la causa di esclusione inerente i redditi percepiti impongono, esclusivamente, una verifica dell’eventuale superamento delle soglie previste.

Peraltro, occorre tenere presente che l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario determinerà, per il contribuente, l’adozione del regime ordinario, con i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, conclude la risoluzione, non sembra possibile ritenere che si contravvenga alla norma dello Statuto in questione.

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