FORFETTARIO INGEGNERE CHE FATTURA A 3 SRL APPLICABILITÀ' DEL REGIME
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/10/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/10/2019
Ingegnere (ATECO 711210) che emettere fatture prevalentemente nei confrontidi tre società di ingegneria a responsabilità limitata, delle quali è altresì socio.
Risposta n. 397/2019
Ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime enon l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime puòessere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento al caso di specie, in relazione alla partecipazione detenuta dall'istante nella società Alfa S.r.l., (50%) si rileva il ricorrere della prima condizione,costituita dal controllo diretto di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)]. In particolare, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019,risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restando gli ulteriori requisiti).
Venendo alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall'istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione "M"), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi per la sua attività professionale oltre che per il ruolo di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, l'istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019
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