Fotovoltaico, obbligo di Catasto
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/02/2014
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2014
Classificazione:
Gli impianti a terra sono beni immobili mentre quelli sugli edifici sono rilevanti se accrescono il valore del fabbricato del 15%
L'accatastamento degli impianti fotovoltaici ha trovato forse la soluzione definitiva con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 delle Entrate.
In particolare, per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l'accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Se invece di impianti a sé stanti, come nel primo caso, si tratta di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi. Se questa aumenta di più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all'agenzia del Territorio (si veda l'altro articolo in pagina).
In particolare, per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l'accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Se invece di impianti a sé stanti, come nel primo caso, si tratta di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi. Se questa aumenta di più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all'agenzia del Territorio (si veda l'altro articolo in pagina).
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro