Fusioni transfrontaliere, relazione obbligatoria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/03/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/03/2019
L’organo amministrativo deve illustrare gli effetti dell’operazione Il notaio deve rilasciare il certificato sull’iscrizione della delibera nel Registro
Commento all'operazione di fusione transfrontaliera alla luce della recente direttiva ATAD.
In tema di decisione di fusione, in presenza di partecipazione totalitaria la delibera potrà essere adottata sia dall’assemblea sia dall’organo amministrativo. Tuttavia, mentre nelle operazioni domestiche la competenza dell’organo amministrativo è rimessa alla presenza di un’apposita clausola statutaria, in quelle transfrontaliere l’articolo 18 comma 2 prescinde da tale aspetto (massima 114/2009).
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