Gruppo IVA e vincolo economico con riferimento alle holding

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/01/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/01/2023


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Il particolare ruolo che le holding rivestono all’apice della catena di controllo e alla conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo.


Principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023
Con il principio di diritto n. 3/2023, l’Agenzia delle entrate delinea alcuni requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo Iva.

In particolare, riguardo alla verifica del vincolo economico con riferimento alle holding, il documento di prassi precisa che la circostanza che detti organismi, per loro natura, collocandosi ai vertici del Gruppo, non svolgano funzioni “attive” e “operative” nelle attività di business svolte dalle altre società della compagine non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del vincolo economico secondo le previsione dell’articolo 70-ter del decreto Iva.

Va infatti valutato il particolare ruolo che le holding rivestono all’apice della catena di controllo e alla conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo.
Il fatto che non prendano parte alla specifica attività di business delle controllate non esclude automaticamente l’integrazione del vincolo economico, che va stabilito in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del Gruppo.

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto controllante/controllata ai fini della verifica del perimetro soggettivo del Gruppo.
L’assenza del vincolo organizzativo (articolo 70-ter, comma 3, decreto Iva) nei confronti della controllante (e quindi la sua mancata partecipazione al costituendo Gruppo Iva) non esclude, ai fini della valutazione del perimetro complessivo del Gruppo, il vincolo finanziario (articolo 70-ter, comma 1) nei confronti della controllata. Quest’ultima, quindi, in virtù della presunzione introdotta dal legislatore, partecipa alla compagine, fermo restando che la sussistenza di ciascuno dei tre vincoli (quindi anche di quelli economico e organizzativo) è requisito sostanziale per la sua partecipazione al Gruppo.
In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario (da cui nasce presuntivamente anche il vincolo economico ed organizzativo), la controllata rientra nel perimetro del Gruppo, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l'insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico).

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