Guida ai corrispettivi telematici febbraio 2021

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/02/2021


Classificazione:

img_report

Vademecum dell'Agenzia aggiornato con le nuvoe sanzioni e un intero capitolo dedicato alla lotteria degli scontrini


la guida dell’Agenzia “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, disponibile nell’area del sito “l’Agenzia informa” è stata aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 che ha alleggerito e reso più omogeneo il quadro sanzionatorio in tema di corrispettivi telematici.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, sono in vigore nuove misure per le violazioni legate all’invio dei dati. Il legislatore è intervenuto per adeguare le precedenti sanzioni previste per scontrini e ricevute, alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi cui sono tenuti gli esercenti.

Il vademecum è stato arricchito anche di un intero capitolo dedicato alla lotteria degli scontrini, avviata a tutti gli effetti dal 1° febbraio 2021, con tutte le informazioni utili e i passi da seguire per partecipare alle estrazioni.

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori sono tenuti a dotarsi di un registratore telematico o devono utilizzare la procedura web dell’Agenzia.

I soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro hanno dovuto provvedere all’acquisizione del RT entro il 1° gennaio 2020. Per tutti gli altri, la chiusura della moratoria,  inizialmente prevista al 1° luglio 2020, è slittata al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio”.

La vigente normativa sanziona la mancata memorizzazione e trasmissione dei dati o la memorizzazione e l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero. Le sanzioni fino al 31 dicembre 2020 sono pari al  100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro (articolo 6, commi 3 e 4, Dlgs n. 471/1997). Dopo tale data la sanzione il 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati o trasmessi.

La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa  (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi)

Sanzione pari al 90% anche per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici.. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Se l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o l’invio di dati incompleti o infedeli non incide sulla corretta liquidazione del tributo, e si concretizza in una semplice violazione formale, si applica una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione (articolo 12 del Dlgs n. 472/1997).

Per gli operatori che non installano l’RT è prevista una multa da 1000 a 4mila euro. In caso di apparecchi manomessi o utilizzati da altri per eludere le misure la sanzione va da 3 a 12mila euro. In questi due casi si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

Per il mancato adempimento o la trasmissione di dati non esatti non sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di violazione già constatata.

Slitta al 1° luglio 2021 l’operatività della misura secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso i pagamenti elettronici possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite gli stessi strumenti (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro