Il bonus affitto botteghe e negozi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/03/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/03/2020


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Credito d’imposta per compensare, almeno in parte, il canone di locazione di un immobile rimasto in realtà inutilizzato a causa della chiusura forzata


l’articolo 65 del “Cura Italia” prevede a favore di esercenti attività d’impresa, soprattutto di ridotte dimensioni, per quest’anno, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato al mese di marzo 2020.

Condizioni

Il bonus vuol essere un parziale risarcimento della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l’agevolazione.

Il credito d’imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi, sottoposte alla chiusura “forzata”, mentre sono escluse le attività che, in quanto “essenziali”, non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità.

In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020.

Meglio precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.

Secondo la circolare 8/2020 risposta 3.1 il credito compete a fronte del canone effettivamente pagato e non in base al canone contrattuale.
 
Utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “6914” è il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13/2020, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del bonus

Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.

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