Il contenuto della comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori.

[Ordinario]

  Recensione di Paolo Dal Soglio     Pubblicata il 12/04/2003

Autore: De Angelis Lorenzo Fonte: Le Società nr. 3 del 01/03/2003 pag. 431

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Classificazione:

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Nota a Cass. civ., 8 agosto 2002, n. 11994, Bergamini c. Galavotti e a.

La comunicazione della deliberazione di trasformazione da farsi ai creditori sociali a norma dell'art. 2499 c.c. non deve contenere l'intera deliberazione in questione, ma è sufficiente che contenga la notizia dell'avvenuta trasformazione, ovvero il richiamo agli estremi della delibera stessa e della sua iscrizione nel registro dele imprese, atteso che, sulla base di tale comunicazione, i creditori devono essere posti in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il loro eventuale dissenso alla liberazione dei soci già illimitatamente responsabili.
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