Il controllo interno negli ETS: l’incarico va oltre il Bilancio d’esercizio

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/01/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Commercialista Veneto del 02/01/2023 pag. 6


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Il Codice del Terzo settore3 ha previsto uno strutturato sistema di controlli, sia esterni che interni all’ente.


Articolo dedicato al controllo interno e sull’attività di vigilanza, monitoraggio e attestazione svolta dall’organo di controllo (monocratico o collegiale), nonché l’attività di “revisione legale” ex D.lgs. 39/2010 da esercitarsi da parte del revisore o delle società di revisione.

L’art. 30, comma 1 del CTS prevede l’obbligo per le fondazioni ETS di nominare, sempre comunque, un “Organo di controllo”, anche in forma monocratica (c.d. sindaco unico).
Diversamente da quanto sopra, per gli ETS costituiti in forma associativa la nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocratico) è obbligatoria a partire dall’esercizio successivo al secondo esercizio di superamento di due dei seguenti limiti:

  • a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del CTS.
L'incarico dell’organo di controllo avrà quindi durata minima triennale (anche se lo statuto potrebbe prevedere un termine maggiore) cessando qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non risultino nuovamente superati.

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