Il Dl collegato è in Gazzetta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/10/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/10/2024
Nuove disposizioni sul bonus Zes e sull’imposta sostitutiva dovuta per le annualità ancora accertabili dai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 155/2024 contenente misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Il decreto, approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre, interviene sull’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli Isa in relazione alla diffusione della pandemia da Covid-19. Inoltre, il decreto rifinanzia l’Ape sociale e modifica le disposizioni sul contributo alle Zone economiche speciali (Zes).
Novità in materia di Cpb e ravvedimento speciale
Come noto, i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre possono accedere al regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater dell’Omnibus per le annualità comprese tra il 2018 e il 2022.
L’articolo 7 del Dl n. 155/2024 (decreto collegato alla manovra di bilancio) incide sul comma 6 dell’articolo 2-quater citato e offre la possibilità di versare un’imposta sostitutiva ridotta a coloro i quali hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.
I contribuenti in questione non devono essere forfettari e non devono aver realizzato un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5.164.569 euro.
Riguardo all’imposta sostitutiva da versare con ravvedimento, questa è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla differenza tra il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), già dichiarato per l’annualità interessata al momento della conversione in legge del Dl in commento, e il valore dello stesso reddito aumentato del 25 per cento.
Stesso calcolo va fatto per l’imposta sostitutiva dell’Irap: in tal caso si parla di valore della produzione netta e l’aliquota da applicare all’incremento, come prima descritto, è del 3,9 per cento.
Le imposte sostitutive, così determinate, devono essere diminuite del 30% e infine versate.
Una volta effettuato il versamento, in base al comma 10 dell’articolo 2-quater del decreto Omnibus il Fisco non effettuerà gli accertamenti richiamati dall’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, tranne in alcune specifiche ipotesi. A queste, l’articolo 7 del Dl 115/2024 aggiunge, infine, la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 (vedi sopra).
Nuovi finanziamenti Ape
Un’altra importante novità fiscale contenuta nel decreto è il rifinanziamento dell’Ape sociale. La misura prevede degli incrementi annuali progressivi sulla spesa autorizzata per l’indennità previdenziale (articolo 2 del Dl 155/2024). Nel dettaglio le somme stanziate aumentano di 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni di euro per il 2026, di 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028.
Novità per il bonus Zes
Ritoccate, inoltre, le disposizioni sul contributo alle Zone economiche speciali (Zes). Nel dettaglio l’articolo 8 del decreto in esame include, nella comunicazione integrativa, gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Quindi le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.
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