Il fisco complica la vita agli esportatori
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/10/2003
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 272 del 04/10/2003 pag. 27
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D.L. 269 (01-10-2003) - Maxi decr. manovra 2004
Con l'art. 36 del DL. 269/03 la Dichiarazione d'intento diventa più complessa sia per l'esportatore abituale sia per il suo fornitore.
Il fornitore deve inviare entro 15 gg. (dal ricevimento) copia della dichiarazione d'intento (racc. A.R.) all'ufficio delle entrate di COMPETENZA DEL cliente a pena di una sanzione da 1 a 2 volte l'IVA non applicata.
L'esportatore abituale deve: indicare quale ufficio entrate è competente su di lui, inviare entro il 15 del mese successivo una comunicazione telematica riepilogativa degli acquisti fatti con dich. d'intento indicando il plafond disponibile e i singoli acquisti divisi per fornitore.
Entrata in vigore delle norme, il DL. nulla precisa ma visto lo statuto del contribuente la norma dovrebbe entrare in vigore dopo 60 gg. dalla messa a punto della procedura da parte delle Entrate.
L'esportatore abituale deve: indicare quale ufficio entrate è competente su di lui, inviare entro il 15 del mese successivo una comunicazione telematica riepilogativa degli acquisti fatti con dich. d'intento indicando il plafond disponibile e i singoli acquisti divisi per fornitore.
Entrata in vigore delle norme, il DL. nulla precisa ma visto lo statuto del contribuente la norma dovrebbe entrare in vigore dopo 60 gg. dalla messa a punto della procedura da parte delle Entrate.
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