Il venditore porta a porta non è agente di commercio

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/09/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/09/2024


Classificazione:

img_report

Il venditore maturava compensi per la maggior parte attraverso l'attività di altri ( struttura di multilevel marketing )


L'Agenzia contestava l' “anomalo” venditore a domicilio sia per l’esiguità degli incassi derivanti da vendite dirette, sia per l’ammontare delle provvigioni maturate sulle vendite procacciata da altri venditori per effetto della struttura basata sul cosiddetto multilevel marketing, sia per la qualifica di senior manager assunta dal contribuente nonché per le tipologie di bonus riconosciutigli oltre quello derivante dalle vendite personalmente promosse ai clienti.

La Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Lombardia, con la sentenza 2295 del 29 agosto 2024, presidente Izzi, estensore Appignani, ha confermato la regolarità del comportamento del contribuente quale venditore porta a porta e non agente di commercio.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro