Il venditore porta a porta non è agente di commercio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/09/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/09/2024
Il venditore maturava compensi per la maggior parte attraverso l'attività di altri ( struttura di multilevel marketing )
L'Agenzia contestava l' “anomalo” venditore a domicilio sia per l’esiguità degli incassi derivanti da vendite dirette, sia per l’ammontare delle provvigioni maturate sulle vendite procacciata da altri venditori per effetto della struttura basata sul cosiddetto multilevel marketing, sia per la qualifica di senior manager assunta dal contribuente nonché per le tipologie di bonus riconosciutigli oltre quello derivante dalle vendite personalmente promosse ai clienti.
La Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Lombardia, con la sentenza 2295 del 29 agosto 2024, presidente Izzi, estensore Appignani, ha confermato la regolarità del comportamento del contribuente quale venditore porta a porta e non agente di commercio.
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