Impianto di calore: la nuova sezione da realizzare con IVA al 10%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/12/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/12/2020


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La struttura connessa a quella esistente può essere ricompresa nella più ampia categoria degli apparecchi di distribuzione di energia che fruiscono dell’imposta in misura ridotta


L’aliquota Iva del 10%,prevista per gli impianti di produzione e le reti distribuzione di calore-energia, vale anche per la sezione di impianto di calore da collegare alla rete di teleriscaldamento esistente.

Agenzia delle entrate risposta n. 582/E del 14 dicembre 2020.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta per gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e quelli di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. La normativa vigente, infatti, prevede che “Gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” possono fruire dell’Iva al 10% (numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972). L’aliquota ridotta, inoltre, vale anche per i beni utilizzati per la costruzione delle opere degli impianti e degli edifici, ad eccezione delle materie prime e semilavorate utilizzate per i lavori, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.

L’Agenzia ricorda la numerosa prassi prodotta in tema di aliquota agevolata sugli impianti menzionati, fra cui la risoluzione n. 2/2000, secondo la quale il beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell'impianto, ponendo come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-energia. e la n. 269/2007, sull’estensibilità dell’Iva ridotta ai beni forniti per costruire l’impianto a patto che l’acquirente rilasci una dichiarazione al cedente che la merce è destinata all’istallazione dello stesso impianto.
Sullo stesso tema, inoltre, la risoluzione n. 149/2005, precisa che l’elenco di opere e impianti ad aliquota Iva ridotta deve essere tassativo in quanto le misure di favore rappresentano un’eccezione alla regola generale.

Sulla base delle indicazioni fornite nell’interpello, l’istante dovrà realizzare una sezione di impianto interconnessa all'infrastruttura esistente “che verrà collegata alla rete di teleriscaldamento esistente in prossimità dell'impianto ...tramite un feeder (in andata e ritorno di proprietà ...)”.
L’Agenzia ritiene che in base alla descrizione fornita, all’impianto descritto possa applicarsi l'aliquota Iva agevolata del 10%, rientrando nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia” indicati nel citato numero 127-quinquies) della Tabella A allegata al decreto Iva. Tale soluzione è, inoltre, in linea con le precisazioni contenute nella risoluzione n. 2/2000, secondo cui per l’applicazione dell’Iva ridotta l’impianto deve essere idoneo a produrre calore-energia, requisito sussistente nella fattispecie in esame.

Parimenti potranno fruire dello sconto Iva i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano apposita dichiarazione al cedente che i beni acquistati sono destinati alla costruzione dell'impianto stesso, come evidenziato nella risoluzione n. 269/2007.

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